(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 40
                         del 28 luglio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  La  Regione  Basilicata,  anche  a tutela dei propri diritti ed
interessi,  ove  si  verifica  l'apertura  di  un   procedimento   di
responsabilita'   civile,   penale,   amministrativa,  contabile  nei
confronti  di  un  suo  amministratore  per  fatti  o  atti  connessi
all'espletamento  del  mandato  ovvero  all'assolvimento  di  compiti
comunque riferibili alla carica rivestita, assumera' a proprio carico
gli oneri della difesa  in  giudizio  dell'amministratore  stesso  al
termine  del  procedimento  e  solo  nei casi di proscioglimento o di
sentenza assolutoria passata in giudicato.
  2. Le spese sostenute per la difesa  in  giudizio  sono  rimborsate
dalla  Giunta regionale, previa domanda dell'interessato e sulla base
di fatture rilasciate nei modi di legge.
  3. La presente legge si applica anche ai procedimenti in corso alla
data della  sua  entrata  in  vigore,  nonche'  ai  procedimenti  gia
definiti, fatti salvi i termini di prescrizione di cui all'art. 2956,
n. 2 del Codice civile.