(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 40 del 28 luglio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione Basilicata, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifica l'apertura di un procedimento di responsabilita' civile, penale, amministrativa, contabile nei confronti di un suo amministratore per fatti o atti connessi all'espletamento del mandato ovvero all'assolvimento di compiti comunque riferibili alla carica rivestita, assumera' a proprio carico gli oneri della difesa in giudizio dell'amministratore stesso al termine del procedimento e solo nei casi di proscioglimento o di sentenza assolutoria passata in giudicato. 2. Le spese sostenute per la difesa in giudizio sono rimborsate dalla Giunta regionale, previa domanda dell'interessato e sulla base di fatture rilasciate nei modi di legge. 3. La presente legge si applica anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, nonche' ai procedimenti gia definiti, fatti salvi i termini di prescrizione di cui all'art. 2956, n. 2 del Codice civile.